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Permesso studio per l'Università Telematica: ecco come funziona

Permessi studio per la frequenza nelle Università telematiche: come funziona per i lavoratori iscritti a Facoltà online.

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Chi ha un lavoro a tempo pieno ha sicuramente problemi a frequentare le lezioni all’università e questo vale – in alcuni casi – anche per gli atenei telematici. Chi lavora su turni infatti risulta incompatibile con alcuni corsi che hanno una frequenza obbligatoria in modalità e-learning almeno dell’80 per cento della durata.

Per questo particolare problema è intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota nr. 79983 del 14/12/2020, analizzando la questione della fruizione da parte del personale di pubblico impiego di permessi di diritto allo studio. Generalmente i lavoratori che prendono questo tipo di permessi devono produrre un attestato, redatto dall’Università online con i seguenti documenti:

  • orario e durata delle connessioni web del lavoratore verso la Facoltà di riferimento, che devono coincidere con l’orario di lavoro
  • certificazione redatta dalla Facoltà che dovrà attestare che le lezioni possono essere seguite esclusivamente nell’orario di servizio e nella giornata per la quale il dipendente ha richiesto il permesso

“Le clausole (contrattuali) nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rivenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche”, si legge nella Circolare nr. 12 del 2011 del Dipartimento.

Secondo gli orientamenti redatti dall’Aran, i permessi possono essere dati “nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare comunque tutta la documentazione prescritta per la generalità dei lavoratori per i corsi di studio non telematici ed in particolare un certificato dell’università che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente, in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative … in particolare, dovrebbe essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva e può seguire le lezioni“. (Orientamento ARAN, AGF-032 del 20 giugno 2012)